Veterinario condannato per avere ‘taroccato’ la scheda di identificazione canina

Legittimo, secondo i giudici, parlare di falso ideologico in atto pubblico, in quanto la scheda di identificazione canina documenta, nell’ambito di un procedimento amministrativo disciplinato da norme di diritto pubblico, fatti che la legge demanda al veterinario identificatore di compiere ed attestare, propedeutici alla successiva registrazione nell’anagrafe canina regionale

Veterinario condannato per avere ‘taroccato’ la scheda di identificazione canina

‘Taroccata’ la scheda di identificazione canina: veterinario condannato per falso ideologico in atto pubblico. Ciò perché, spiegano i giudici (sentenza numero 17555 del 14 maggio 2026 della Cassazione), la scheda di identificazione canina integra un atto pubblico, in quanto documenta, nell’ambito di un procedimento amministrativo disciplinato da norme di diritto pubblico, fatti che la legge demanda al veterinario identificatore di compiere ed attestare, propedeutici alla successiva registrazione nell’anagrafe canina regionale.
Scenario della vicenda è la provincia di Cuneo. Riflettori puntati sulla dinamica delle vendite on line di cuccioli di cani da parte di due allevatori, i quali prima chiedono ai clienti di inviare anticipatamente la foto dei rispettivi documenti di identità, e poi, al momento dell’appuntamento in allevamento, lasciano agli acquirenti la possibilità di pagare i cuccioli in contanti, senza però fornire loro alcuna ricevuta o fattura. Rilevante il ruolo del veterinario: le schede da lui redatte, difatti, attestano falsamente che il microchip, pur inoculato in precedenza, è stato inserito al momento dell’acquisto, alla presenza, quindi, del compratore, e che egli, come veterinario, ha anche identificato come originario proprietario dell’animale non gli allevatori ma il compratore del cucciolo.
Contestualmente alla consegna del cane, infine, i venditori sono soliti rilasciare al cliente la scheda identificativa già precompilata, la quale contiene i dati dell’acquirente, la fustella del microchip applicata e, in calce, il timbro e la firma del veterinario, nonostante la quasi totalità dei clienti non abbia mai conosciuto né incontrato di persona quel veterinario.
In definitiva, secondo l’accusa, nella scheda identificativa – catalogabile come atto pubblico, secondo i giudici di merito –, vengono falsamente attestati come fatti compiuti o avvenuti alla sua presenza sia l’intervento personale del veterinario nella identificazione del cane e del proprietario, sia l’apposizione del microchip da parte del veterinario, mentre quest’ultimo non ha avuto alcun contatto diretto con i reali acquirenti dell’animale. E parimenti falsa risulta l’indicazione dell’origine del cane, poiché come primi e immediati proprietari vengono indicati gli acquirenti finali e non gli allevatori.
Così, il veterinario si ritrova condannato, sia in primo che in secondo grado, per falso ideologico in atto pubblico, con pena fissata in Appello in un anno di reclusione.
Per il giudice di secondo grado sono centrali due dati: la natura di atto pubblico della scheda identificativa canina e la qualifica di pubblico ufficiale del veterinario. Questi riferimenti sono ritenuti corretti dai magistrati di Cassazione, i quali confermano, difatti, la condanna del veterinario, fissando il principio secondo cui la scheda di identificazione canina, lungi dal costituire mera scrittura privata o semplice certificazione sanitaria priva di autonoma rilevanza pubblicistica, integra un atto pubblico, in quanto documenta, nell’ambito di un procedimento amministrativo disciplinato da norme di diritto pubblico, fatti che la legge demanda al veterinario identificatore di compiere ed attestare, propedeutici alla successiva registrazione nell’anagrafe canina regionale.
Punto di partenza è la legge regionale del Piemonte che disciplina il procedimento di identificazione dei cani e la formazione della relativa scheda. Nello specifico, la norma stabilisce che i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate, e, comunque, prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati della ‘Azienda sanitaria locale’. Ne deriva che il procedimento di identificazione si colloca fisiologicamente in un momento anteriore alla cessione e che l’eventuale trasferimento di proprietà costituisce vicenda successiva, da registrare come tale.
Normativa alla mano, all’atto della identificazione, il veterinario registra le generalità del proprietario, la sede di detenzione del cane e l’eventuale detentore, e provvede al segnalamento dell’animale e alla contestuale applicazione del microchip, compilando un’apposita scheda, secondo il modello predisposto dalla Regione. E tale attività può essere svolta, oltre che dal servizio veterinario delle ‘Aziende sanitarie locali’, anche da un medico veterinario libero professionista autorizzato, il quale trasmette l’attestazione di registrazione e identificazione al competente ‘Servizio Veterinario’ entro cinque giorni, mentre solo l’inserimento dei dati nell’archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento restano riservati al ‘Servizio Veterinario’ delle ‘Aziende sanitarie locali’.
Ne emerge con chiarezza, secondo i magistrati di Cassazione, una sequenza articolata in due segmenti: il primo, identificativo e documentativo, affidato anche al veterinario libero professionista autorizzato; il secondo, propriamente registrativo, rimesso alla ‘Azienda sanitaria locale’. Ciò consente di respingere la tesi difensiva che presenta il veterinario quale mero organo deputato alla mera trasmissione di un atto al ‘Servizio veterinario pubblico’. Difatti, il libero professionista autorizzato non si limita a ricevere e inoltrare dati forniti da terzi, ma è chiamato dalla legge a compiere l’atto di identificazione, a registrare i dati soggettivi indicati dalla norma, a segnalare l’animale, ad applicare contestualmente il microchip e a compilare la scheda che documenta tali operazioni, sottolineano i magistrati di Cassazione, ricordando che la scheda contiene le generalità del proprietario o detentore, la sua identificazione tramite documento, l’attestazione di registrazione e identificazione dell’animale, la certificazione di avvenuta applicazione del microchip con il relativo codice e la firma del veterinario e del proprietario.
Ragionando, quindi, sulla posizione del veterinario libero professionista, quest’ultimo, nello svolgimento dell’attività di identificazione, esercita un segmento di pubblica funzione amministrativa connotato da poteri certificativi. Egli, infatti, documenta, in una scheda destinata a costituire il necessario presupposto della registrazione anagrafica, fatti giuridicamente rilevanti del procedimento identificativo: la presentazione del soggetto qualificatosi come proprietario o detentore, la registrazione delle sue generalità, il segnalamento dell’animale, la contestuale applicazione del microchip e l’associazione tra animale e codice identificativo. Irrilevante, viene aggiunto, il fatto che l’inserimento dei dati nell’archivio informatizzato sia riservato al ‘Servizio Veterinario’ della ‘Azienda sanitaria locale’.
Detto ciò, i giudici di Cassazione ammettono che il professionista non è chiamato, sulla base del testo normativo, a ricostruire l’intera vicenda dominicale del cane né a svolgere un generalizzato sindacato sulla figura dell’allevatore o del primo proprietario, ma ciò non incide sul nucleo tipico dell’attività affidatagli dalla legge, che consiste pur sempre nell’identificazione del cane e del soggetto presentatosi come proprietario o detentore e nella documentazione contestuale di tale attività. Se, dunque, la scheda attesta come avvenuti in quel contesto identificativo fatti che non si sono verificati – quali la presentazione del soggetto indicato, la sua identificazione in quel contesto, ovvero l’apposizione del microchip da parte del veterinario nel medesimo frangente –, la falsità ideologica concerne fatti che il pubblico ufficiale documenta come compiuti da lui o avvenuti in sua presenza che, in realtà, non sono tali, e, difatti, nella vicenda in esame il rilievo centrale è sul fatto che le schede e gli attestati di registrazione, indispensabili per l’iscrizione all’anagrafe canina regionale, recano la falsa attestazione dell’origine dei cani e dell’apposizione del microchip da parte del veterinario.
Tirando le somme, la scheda di identificazione canina integra un atto pubblico, chiosano i magistrati di Cassazione.

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