Niente ‘straordinario’ per le ore extra di impiego del ‘lavoratore socialmente utile’
I giudici sottolineano che il coinvolgimento in lavori socialmente utili non equivale a un rapporto di lavoro subordinato a termine
Necessario però che si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, come, ad esempio, le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie
Fondamentale, però, l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure proporzionali e ragionevoli per fronteggiare la disabilita del dipendente ai fini della conservazione del suo posto di lavoro