Causa contro la società fallita: inammissibile la testimonianza dell’amministratore
Irrilevante il fatto che sia stata riconosciuta legittimazione processuale al curatore fallimentare
Sufficiente la sussistenza di opere comuni, pur se distaccate, funzionalizzate al godimento e al servizio delle proprietà esclusive, anche in presenza di due soli condòmini
La funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole